INFORMAZIONI PER LA REGOLARE DETENZIONE DI CANI E GATTI
-CANI-
L’Iscrizione anagrafe canina e’ obbligatoria per qualsiasi tipo di cane, di razza o meticcio e di qualsiasi eta’ e provenieneza, essa va effettuata entro 10 giorni dal momento dall’acquisizione del possesso o detenzione, per i cuccioli entro il 2 mese di vita.
Sanzione 309.00 euro
Trasferimento di indirizzo, cessione di proprieta’ o morte, deve essere comunicato immediatamente alla Asl veterinaria a voce e per iscritto entro 5 giorni.
Sanzione 500,00 euro
Nella Regione Lazio, e’ assolutamente vietato detenere il cane a catena, neanche scorrevole.
Sanzione 833,00 euro.
se deteneuto in box, esso deve rispettare le misure, minime seguenti:
- La dimensione dei box deve essere di minimo 8 mq per cane, con un’altezza variabile da un minimo di metri 1,80 ad un massimo di metri 2,70, un terzo (1/3) della superficie deve essere coperto, chiuso su almeno tre lati, coibentato ed accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione.
- Nella costruzione delle pareti della rimanente parte dei box deve essere inoltre utilizzato materiale che impedisca il contatto fisico e la possibilità di aggressioni reciproche fino ad un’altezza minima di 1,5 m.
- Un terzo (1/3) deve essere scoperto.
- Un terzo (1/3) deve essere sempre predisposto per offrire protezione dai raggi solari (obbligatoria nella stagione estiva).
- Per i box con più cani si applicano multipli di 6 mq per animale .
- La pavimentazione, con adeguata pendenza verso una rete di scarico, deve essere collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue per consentire al meglio le pulizie giornaliere; il pavimento e le pareti devono essere lavabili, impermeabili, disinfettabili e disinfestabili.
- Ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l’alimentazione e l’abbeveraggio, quest’ultimo possibilmente automatico.
Sanzione 309.00 euro
L’articolo 169 del Codice della Strada consente di tenere libero in automobile un solo cane, purché stia sul sedile posteriore; “è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E’ consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitori, o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se istallato in via permanente, deve essere autorizzato dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione”.
Sanzione 106.00 euro
– GATTI-
- La superficie minima del box deve essere di 3 metri quadrati, con un’altezza variabile da un minimo di metri 1,80 ad un massimo di metri 2,70 chiusa anche nella parte superiore e comunque tale da impedire la fuga degli animali e le aggressioni tra gatti in box contigui ed una superficie luminosa non inferiore al 10%.
- Un terzo della superficie del box ,destinato alla zona riposo e per appartarsi, deve essere coperto e chiuso su almeno tre lati, coibentato, accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione, disinfestazione,
- L’eventuale zona esterna deve essere predisposta per offrire protezione dai raggi solari (obbligatoria nel periodo estivo).
- La superficie totale del box deve essere dotata di mensole poste a diverse altezze ed ulteriori arredi per favorire la ginnastica funzionale ed il gioco dell’animale ospite e fornita di oggetti adatti alla limatura degli artigli.
- La cassetta per le deiezioni deve essere asportabile dall’esterno e, se all’aperto, riparata dalla pioggia, lontano comunque dalle ciotole per il cibo e l’acqua.La pavimentazione, con adeguata pendenza verso una rete di scarico, deve essere collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue per consentire al meglio le pulizie giornaliere; il pavimento e le pareti devono essere lavabili, impermeabili, disinfettabili e disinfestabili.
Sanzione 309,00 euro
Per tutti
E’ vietato a chiunque l’abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
Sanzione 500,00 euro
E’ fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all’igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi.
Sanzione 500,00 euro
E’ fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
Sanzione 166,00 euro
Gli allevatori a qualsiasi titolo di animali di affezione o compagnia devono essere in possesso dell’autorizzazione o del nulla osta dì cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).
Sanzione 500,00 euro